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Sicurezza nei cantieri edili: committente e responsabile dei lavori

sicurezza cantieri

Non di rado, nell’acquisizione dell’incarico di Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili, il committente mi chiede: ma sono io il responsabile dei lavori, o lo fa lei Geometra?

Il ruolo del Responsabile dei lavori è spesso sottovalutato ed il Committente è convinto di delegare pianamente le funzioni di responsabilità della gestione del cantiere.

Ma il Committente chi è? E il Responsabile dei Lavori?

Come evidenziato dall’Art. 89 del D.Lgs 81/2008 “Definizioni” il Committente è il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”, con l’integrazione, nel caso di Lavori Pubblici, della definizione precedente con “titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

Il Responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,(Appalti Pubblici) e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

 

il D.Lgs 81/08, prevede la facoltà del Committente di nominare il Responsabile dei Lavori, soggetto incaricato per svolgere i compiti definiti dal D.Lgs. 81/2008; cosa che reputo molto positiva in quanto il Committente non ha competenze per gestire un cantiere edile. Tuttavia la nomina del Responsabile dei lavori, da non confondersi con il Coordinatore della Sicurezza, deve essere ben ponderata, accurata e perfezionata in forma scritta.

 

Sicurezza: grandi cantieri e piccoli cantieri

Dalla mia diretta esperienza, inoltre, ti evidenzio che, spesso, più il cantiere è “semplice”, più è difficile da gestire in materia di sicurezza.

Se pensiamo ad un grande cantiere, invece, la gestione della sicurezza è ben strutturata e organizzata, gli incarichi sono ben definiti e la sorveglianza è continua.

 

Ma il rifacimento del tetto della Signora Valeria?

Una semplice manutenzione straordinaria che prevede delle lavorazioni in quota, prevede l’installazione di un ponteggio e la partecipazione di più imprese, spesso non strutturate e organizzate.

Nel migliore dei casi è presente il titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori… e la sicurezza?

Incrociamo le dita.

Più è piccolo il committente, più ha necessità di un supporto da parte di professionisti seri e preparati; è, quindi, nostro obbligo e dovere morale di informarlo sulle responsabilità a cui è soggetto durante l’esecuzione di lavori edili.

Con questo intendo sottolineare l’importanza di nominare le figure necessarie per un corretto svolgimento dei lavori:

  • un Responsabile dei Lavori (assolutamente in forma scritta)
  • un CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione)
  • un CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) seri e competenti.

 

Le competenze sono una sicurezza.

 

Geom. Matteo Boniotti

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